La risposta breve
Con il provvedimento n. 760 del 7 ottobre 2026, comunicato nella newsletter del 29 ottobre, il Garante privacy ha espresso parere favorevole sul regolamento della Provincia autonoma di Trento per l’uso dell’IA nell’attività amministrativa. Le condizioni sono due: i trattamenti di dati particolari e giudiziari vanno disciplinati con atti adeguati, non con semplici schede tecniche, e i diritti di rettifica e cancellazione devono essere garantiti indipendentemente dal modello di IA usato.
Il secondo punto è quello che interessa chi progetta software. Il Garante prende atto di un limite tecnico noto: cancellare un dato dal database non lo toglie da un modello già addestrato. Per una PA, e per i fornitori che le vendono progetti di intelligenza artificiale, significa scegliere un’architettura in cui i dati personali restano governabili, e documentarla fin dalla valutazione d’impatto con il supporto di una consulenza GDPR che parli anche la lingua degli sviluppatori.
Che cosa ha deciso il Garante sul regolamento di Trento?
Ha detto sì al progetto, ma ha chiesto di correggerlo in due punti. Lo schema della Provincia disciplina l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell’attività amministrativa e dei processi organizzativi, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficiente l’azione degli uffici e migliorare i servizi a cittadini e imprese. La prima applicazione indicata è il sistema di protocollazione e gestione documentale, cioè il flusso in cui entrano istanze, comunicazioni e documenti con dati personali di ogni tipo.
Il quadro nazionale lo consente: la legge italiana sull’intelligenza artificiale, la n. 132 del 2025, ammette l’uso dell’IA nella pubblica amministrazione come strumento di supporto, con trasparenza e misure di garanzia adeguate, e lascia la decisione finale alla persona responsabile del procedimento. Il parere di Trento mostra come quei principi si traducono in prescrizioni concrete per un’amministrazione locale. Ne avevamo parlato analizzando la legge sull’IA e il ruolo di AgID e ACN.
Perché le schede tecniche degli uffici non bastano?
Nel modello trentino ogni struttura amministrativa descrive in una scheda tecnica come usa l’IA in una determinata attività. Per il Garante questo strumento non è sufficiente quando di mezzo ci sono categorie particolari di dati, come salute o convinzioni religiose, e dati relativi a condanne penali e reati. Gli elementi essenziali di quei trattamenti devono stare in fonti di rango almeno regolamentare oppure, per le categorie particolari, in un atto amministrativo generale della Provincia.
Tradotto in termini di progetto: non si può lasciare al singolo ufficio, o al fornitore che configura il sistema, la decisione su quali dati sensibili un modello può leggere e per quali finalità. Quel perimetro va fissato prima, a livello di ente, e il software deve rispettarlo per costruzione.
Perché cancellare un dato non basta se il modello lo ha già appreso?
Perché i dati usati per addestrare o rifinire un modello lasciano traccia nei suoi parametri. È la stessa valutazione d’impatto allegata allo schema a evidenziarlo: correggere o cancellare un dato alla fonte non significa necessariamente modificarne gli effetti su un modello di IA già addestrato. Il Garante non indica una tecnologia specifica, ma chiede misure tecniche e organizzative che garantiscano l’esercizio effettivo dei diritti di rettifica e cancellazione previsti dal GDPR, indipendentemente dal sistema o dal modello utilizzato.
Per chi sviluppa, le strade praticabili sono note e hanno costi diversi:
- Non addestrare sui dati personali. Usare modelli generici e passare i documenti al momento della richiesta, con un’architettura di recupero dei contenuti come la RAG: se il dato viene corretto o cancellato nell’archivio, sparisce anche dalle risposte.
- Pseudonimizzare prima dell’addestramento. Se un fine-tuning è indispensabile, togliere o sostituire gli identificativi a monte riduce ciò che il modello può memorizzare.
- Prevedere il riaddestramento. Tenere traccia di quali dati entrano in quale versione del modello e pianificare cicli di aggiornamento che escludano i dati cancellati.
- Filtrare in uscita. Controlli sulle risposte che impediscano di restituire dati di persone che hanno chiesto la cancellazione, come misura complementare e non sostitutiva.
Che cosa cambia per enti e fornitori di software?
- DPIA prima del codice. La valutazione d’impatto ex articolo 35 del GDPR deve descrivere come si esercitano rettifica e cancellazione sul sistema di IA, non solo sul database.
- Architettura dichiarata nei capitolati. Gli enti faranno bene a chiedere nei bandi se e come il fornitore addestra modelli su dati dell’amministrazione, e come li rimuove.
- Privacy by design verificabile. Registro delle fonti di addestramento, versioni dei modelli e procedure di aggiornamento diventano documenti da consegnare, non dettagli interni.
- Allineamento con l’AI Act. Per i sistemi che rientrano tra quelli ad alto rischio si sommano gli obblighi europei su dati, documentazione e supervisione umana; ne parla la nostra guida alla conformità all’AI Act e il punto su cosa chiede oggi alle imprese italiane.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso il Garante privacy sulla Provincia di Trento?
Con il provvedimento n. 760 del 7 ottobre 2026, reso noto nella newsletter del 29 ottobre, il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento della Provincia autonoma di Trento che disciplina l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell’attività amministrativa, ponendo però alcune condizioni per la tutela dei dati personali.
Quali sono le condizioni poste dal Garante?
Due. La prima: gli elementi essenziali dei trattamenti che riguardano categorie particolari di dati e dati su condanne penali e reati non possono essere definiti solo nelle schede tecniche dei singoli uffici, ma servono atti di rango almeno regolamentare o un atto amministrativo generale della Provincia. La seconda: vanno adottate misure tecniche e organizzative che rendano effettivi i diritti di rettifica e cancellazione, indipendentemente dal modello di IA usato.
Perché cancellare un dato alla fonte non basta?
Perché un modello già addestrato può conservare gli effetti di quel dato nei propri parametri. Lo evidenzia la stessa valutazione d’impatto allegata allo schema: correggere o cancellare il dato nel database non significa automaticamente modificarne l’influenza sul modello.
Quale sarà la prima applicazione dell’IA negli uffici trentini?
Secondo il Garante, tra le prime applicazioni previste c’è il sistema di protocollazione e gestione documentale della Provincia.
Il parere riguarda anche le aziende private?
Formalmente no: è un parere su un regolamento pubblico. Il principio però discende dal GDPR e vale per chiunque addestri o personalizzi modelli su dati personali. Per le software house che forniscono sistemi di IA alla PA diventa di fatto un requisito di progetto.
Fonti
Garante per la protezione dei dati personali — Newsletter n. 555 del 29 ottobre 2026: Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, sì condizionato alla Provincia autonoma di Trento
Cybersecurity360 — Intelligenza artificiale nella PA, sì ma con cautela: il parere del Garante privacy, 2 novembre 2026
Federprivacy — Parere favorevole del Garante allo schema di regolamento della Provincia di Trento sull’IA, ottobre 2026