Sophie Laurent, YuSMP Group
Sophie Laurent Legal & Compliance Lead, YuSMP Group · Segue la regolamentazione europea e nazionale del digitale e cosa significa per chi costruisce prodotti software
Palazzo di giustizia neoclassico al crepuscolo con bilancia al neon blu e overlay di reti neurali digitali, simbolo della nuova responsabilità penale per i sistemi IA ad alto rischio in Italia

La risposta breve

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due decreti legislativi che adeguano il diritto italiano all'AI Act europeo. La novità più rilevante per il settore software è l'introduzione dell'art. 437-bis nel codice penale: un nuovo reato che colpisce chi omette le misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio, con pena della reclusione proporzionata al rischio concreto. Parallela, la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 viene estesa ai reati commessi tramite sistemi IA.

Per un'impresa che progetta, addestra, produce, vende o usa software con IA classificata ad alto rischio, non è più solo una questione di conformità amministrativa: è un tema che riguarda la responsabilità penale di persone fisiche e la responsabilità sanzionatoria dell'ente nel suo complesso. Il punto di partenza pratico è la mappatura dei sistemi e la valutazione del rischio — la stessa che rientra nel percorso di adeguamento all'AI Act che seguiamo con i nostri clienti.

Il decreto del 4 agosto: cosa ha approvato il CdM

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, ha approvato «in esame definitivo» due decreti legislativi relativi all'intelligenza artificiale. Si tratta del passaggio conclusivo: gli stessi testi erano stati adottati in via preliminare il 10 giugno 2026 e poi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità di settore. Con l'approvazione definitiva, i decreti sono pronti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore.

I due decreti coprono aree distinte ma complementari. Il primo disciplina i poteri delle autorità nazionali di vigilanza, le procedure di conformità e l'uso dell'IA nell'attività di polizia. Il secondo — quello che contiene le novità più dirompenti per il mondo delle imprese — introduce le nuove fattispecie penali e regola la responsabilità civile per i danni causati da sistemi di IA. Insieme danno all'Italia un corpus normativo nazionale che va oltre il recepimento formale dell'AI Act europeo: è un sistema con denti propri.

Il reato di omessa sicurezza (art. 437-bis c.p.)

La novità più attesa — e più discussa — è l'introduzione dell'art. 437-bis nel codice penale. La fattispecie si chiama «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi» e punisce con la reclusione chi, in modo colposo grave o doloso, omette di adottare le misure di sicurezza prescritte dall'AI Act nei sistemi classificati ad alto rischio, o ne altera illecitamente il funzionamento.

La norma è costruita come reato di pericolo concreto: non basta dimostrare una violazione formale, occorre che l'omissione abbia esposto a un rischio reale per le persone o i beni tutelati. La pena è graduata — più elevata in caso di dolo o di effettivo danno — e si applica a chi progetta, addestra, produce, immette sul mercato o utilizza professionalmente sistemi di IA ad alto rischio. Questo significa che il perimetro tocca non solo i fornitori di tecnologia, ma anche le aziende che integrano sistemi di terze parti nei propri prodotti e servizi.

Per capire la portata pratica: un'impresa che usa un sistema IA per decisioni in ambito risorse umane, credito, salute o sicurezza — categorie tipicamente ad alto rischio secondo l'AI Act — e non ha predisposto documentazione tecnica, tracciabilità dei dati, supervisione umana verificabile e procedure di incident response, si trova oggi in una zona grigia penalmente rilevante. Non basta comprare un software certificato: serve dimostrare che l'adozione e la gestione del sistema rispettano gli standard.

Responsabilità degli enti: D.Lgs. 231/2001 e IA

Il secondo pilastro del decreto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche. Il D.Lgs. 231/2001 — il testo che regola la responsabilità amministrativa degli enti da reato — viene aggiornato con l'introduzione dell'art. 25-vicies, intitolato «Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale». La norma estende il catalogo dei reati-presupposto che fanno scattare la responsabilità dell'ente a quelli commessi tramite sistemi di IA: se un reato connesso all'uso di IA viene compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'azienda da persone che operano per conto di essa, l'ente risponde con sanzioni pecuniarie — fino a quote significative del fatturato — e potenzialmente con misure interdittive.

La conseguenza operativa è immediata: i modelli organizzativi 231 esistenti vanno aggiornati per includere i presidi specifici sull'uso dei sistemi IA. Chi ha già un modello 231 strutturato dovrà verificare che le procedure di controllo, la mappatura dei rischi e i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza coprano anche i processi con componenti di intelligenza artificiale. Chi non ha ancora un modello 231 ha un incentivo in più ad adottarlo: in caso di procedimento, la sua assenza o inadeguatezza pesa molto nella valutazione della responsabilità dell'ente.

Responsabilità civile: la presunzione del nesso causale

Sul fronte della responsabilità civile, il decreto introduce una regola processuale che cambia le dinamiche del contenzioso. Fino ad oggi, chi subiva un danno da un sistema IA doveva dimostrare — spesso con enorme difficoltà tecnica — il nesso causale tra il comportamento del sistema e il danno patito. Il decreto ribalta parzialmente l'onere: se il danneggiato riesce a dimostrare che il responsabile ha violato uno o più obblighi previsti dall'AI Act, si presume che quella violazione abbia causato il danno. Sarà il responsabile a dover provare il contrario.

In pratica questo significa che le carenze nella documentazione tecnica, nella tracciabilità dei dati di addestramento o nella supervisione umana — tutte violazioni di obblighi AI Act — diventano un terreno scivoloso in sede civile. Un sistema mal documentato non è solo un rischio di sanzione amministrativa: è un punto debole nella difesa contro qualsiasi contestazione di danno. La compliance tecnica e la compliance documentale si fondono in un unico strumento di protezione.

Il decreto prevede anche che il giudice, su istanza di parte, possa ordinare la disclosure della documentazione tecnica del sistema — con le necessarie tutele per i segreti aziendali — a favore di chi lamenta un danno. Questo apre scenari nuovi per i contenziosi in settori come il credito al consumo, la sanità digitale e i sistemi decisionali automatizzati in ambito HR.

IA nelle attività di polizia: la decisione rimane umana

Il primo decreto introduce la prima disciplina organica dell'impiego dei sistemi IA nelle attività di polizia. Il principio fondamentale è la supervisione e la responsabilità umana: le decisioni operative restano sempre e comunque in capo all'operatore. È esclusa — in modo esplicito — l'adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell'elaborazione automatizzata.

L'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali, per periodi limitati e con previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. È invece vietata la creazione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web. Il decreto vieta altresì i sistemi di polizia predittiva basati su profili individuali e quelli che valutano il rischio di recidiva in modo automatizzato senza supervisione umana strutturata.

Cosa cambia per chi sviluppa o commissiona software

Per un'impresa italiana che costruisce prodotti con componenti di IA — o che usa sistemi IA nei propri processi — la fotografia post-4 agosto è questa: c'è un obbligo di conformità tecnica con l'AI Act, una potenziale responsabilità penale personale per chi gestisce quei sistemi, una responsabilità dell'ente ai sensi del 231/2001 e un rischio civilistico aggravato dalla presunzione del nesso causale. Il tutto si somma, non si esclude.

La risposta non è immobilismo né panico da compliance. È un approccio ingegneristico e organizzativo strutturato. Concretamente:

  1. Mappate i sistemi. Ogni componente IA nei vostri prodotti o processi va identificata, con indicazione del fornitore, del fine d'uso e della categoria di rischio secondo l'AI Act. È il prerequisito di qualsiasi passo successivo.
  2. Classificate il rischio. La differenza tra un sistema ad alto rischio e uno a rischio limitato non è sempre intuitiva: dipende dal contesto d'uso, non solo dalla tecnologia. Un sistema di raccomandazione usato per decisioni di credito è ad alto rischio; lo stesso sistema usato per suggerire contenuti editoriali probabilmente no.
  3. Costruite la documentazione tecnica. Per i sistemi ad alto rischio serve documentazione strutturata su dati, architettura, performance, test di robustezza e meccanismi di supervisione umana. Non è un dossier da produrre a posteriori: è un artefatto che va costruito durante lo sviluppo.
  4. Aggiornate il modello 231. Se avete un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, verificatene la copertura sui processi IA. Se non l'avete, valutate se è il momento di adottarlo.
  5. Verificate i fornitori. Se integrate modelli o sistemi IA di terze parti, raccogliete la documentazione che vi serve per rispettare i vostri obblighi — e assicuratevi che i contratti con i fornitori allocino correttamente le responsabilità.

Il vantaggio competitivo non è marginale. Le imprese che documentano la conformità dei propri sistemi IA oggi — prima che l'enforcement entri a regime — si presentano al mercato enterprise e alla pubblica amministrazione con un asset che i concorrenti meno organizzati non hanno. Nei settori regolamentati come FinTech, HealthTech e Logistics, la conformità AI è destinata a diventare un prerequisito contrattuale, non un optional.

Domande frequenti

Cos'è il reato introdotto dall'art. 437-bis c.p.?

L'art. 437-bis del codice penale, introdotto dal decreto attuativo approvato il 4 agosto 2026, punisce con la reclusione chi, nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, omette l'adozione delle misure di sicurezza previste dall'AI Act o ne altera illecitamente il funzionamento. La fattispecie richiede colpa grave o dolo e l'esposizione concreta a un pericolo.

Cosa cambia per le imprese con il D.Lgs. 231/2001?

Il decreto introduce l'art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai «reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale». Significa che un'impresa può essere ritenuta responsabile — con sanzioni pecuniarie e interdittive — se un reato connesso a un sistema IA viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che operano per conto dell'ente.

Cosa cambia per la responsabilità civile da IA?

Il decreto introduce una presunzione di nesso causale: se chi ha subito un danno da un sistema IA dimostra che il responsabile ha violato un obbligo previsto dall'AI Act, si presume che quella violazione abbia causato il danno. L'onere della prova si alleggerisce per il danneggiato, si aggrava per chi ha sviluppato o utilizzato il sistema.

Quali sistemi IA sono considerati ad alto rischio?

L'AI Act classifica come ad alto rischio i sistemi usati in settori critici: infrastrutture, formazione e istruzione, occupazione, servizi pubblici essenziali, contrasto al crimine, migrazione, giustizia. Anche i sistemi usati come componenti di sicurezza nei prodotti dell'Allegato I rientrano nella categoria. La classificazione impone obblighi di documentazione, tracciabilità e supervisione umana.

Fonti

Dipartimento per gli Affari Europei — Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 (comunicato ufficiale)
Formiche.net — Sull'AI l'Italia punta al penale e preoccupa le Big Tech (5 agosto 2026)
Sistema Penale — Disposizioni attuative in materia di intelligenza artificiale: il reato di omessa adozione di misure di sicurezza
FISCOeTASSE — Regolamento intelligenza artificiale in Italia 2026: approvati i decreti